Art. 10.
                 (Commissioni provinciali sanitarie)

  L'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti a uno o piu'
dei benefici previsti dalla presente legge e' effettuato, in ciascuna
provincia,  da una commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che
ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario.
  Ove  necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o
della  Unione  italiana dei ciechi, puo' nominare piu' commissioni le
quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso
l'ufficio dell'ufficiale sanitario.