Art. 10. (Commissioni provinciali sanitarie) L'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti a uno o piu' dei benefici previsti dalla presente legge e' effettuato, in ciascuna provincia, da una commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario. Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o della Unione italiana dei ciechi, puo' nominare piu' commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.