Art. 11. 
       (Composizione delle commissioni provinciali sanitarie) 
 
  La commissione sanitaria provinciale di cui al precedente  articolo
e' composta dal medico provinciale, che la presiede, da  un  oculista
designato  dal  comitato  provinciale  di  assistenza  e  beneficenza
pubblica e da un oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi. 
  Il medico provinciale puo', in sua sostituzione,  designare  a  far
parte  della  commissione,  con  le  funzioni   di   presidente,   un
funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un  ufficiale
sanitario.  Il  medico  provinciale  e'  tenuto  ad  effettuare  tale
designazione nel caso in cui  egli  faccia  parte  della  commissione
sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo. 
  Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un
funzionario del ruolo della  carriera  direttiva  amministrativa  del
Ministero della sanita'. 
  La commissione ha il compito  di  accertare  se  gli  astanti  sono
affetti da cecita' assoluta o se  sono  in  possesso  di  un  residuo
visivo, in uno o in entrambi gli  occhi,  con  eventuale  correzione,
espresso in decimi. 
  Per cecita' assoluta si intende la totale mancanza della vista o la
mera percezione dell'ombra e della luce. 
  I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata  la
cecita' assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con  eventuale
correzione, non superiore  ad  un  ventesimo,  sono  comunicati  alle
prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della  commissione
provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa. 
  Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui  al  precedente
comma, il segretario della commissione deve  parimenti  comunicare  a
tutti gli astanti l'esito del controllo oculistico. 
  Il segretario della commissione provvede, altresi',  a  trasmettere
trimestralmente  alla  Unione  italiana  dei  ciechi   l'elenco   dei
nominativi dei ciechi civili nei confronti dei  quali,  nello  stesso
periodo  e'   stato   effettuato   l'accertamento   oculistico,   con
l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.