Art. 12. 
                  (Commissioni regionali sanitarie) 
 
  Contro  il  giudizio  delle   commissioni   sanitarie   provinciali
l'interessato puo' ricorrere,  entro  trenta  giorni  dalla  ricevuta
comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso
l'ufficio  provinciale  sanitario  del  capoluogo  della  regione   e
composta dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una
clinica oculistica universitaria,  preferibilmente  residente  in  un
comune della  regione,  e  da  un  oculista  designato  dalla  Unione
italiana dei ciechi. 
  Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal  Ministro  per
la sanita' di concerto con il Ministro per l'interno. 
  Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario del  ruolo
della carriera direttiva amministrativa del Ministero  della  sanita'
con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe. 
  La decisione della commissione  sanitaria  regionale  ha  carattere
definitivo e deve essere comunicata,  a  cura  del  segretario,  alla
competente  commissione  sanitaria  provinciale  ai  fini  di  quanto
prescritto dal sesto, settimo e ottavo comma del precedente articolo. 
  Avverso  la  decisione  della   commissione   sanitaria   regionale
l'interessato o l'Unione italiana dei ciechi possono proporre  azione
giudiziaria dinanzi al tribunale competente.