Art. 13.
          (Durata del mandato delle commissioni sanitarie)

  Le  commissioni  sanitarie  di cui ai precedenti articoli durano in
carica  cinque  anni.  Per ciascun membro effettivo delle commissioni
deve  essere  nominato,  con  le  stesse  modalita', un supplente che
partecipa  alle  sedute  in  caso  di  assenza  o  di impedimento del
componente effettivo.
  A   ciascun   componente   delle   predette  commissioni,  estraneo
all'amministrazione  statale,  e' corrisposto un gettone di presenza,
la cui misura verra' fissata dal Ministero della sanita', di concerto
con quello del tesoro.