Art. 13. (Durata del mandato delle commissioni sanitarie) Le commissioni sanitarie di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle commissioni deve essere nominato, con le stesse modalita', un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo. A ciascun componente delle predette commissioni, estraneo all'amministrazione statale, e' corrisposto un gettone di presenza, la cui misura verra' fissata dal Ministero della sanita', di concerto con quello del tesoro.