Art. 14.
                    (Presentazione delle domande)

  I  cittadini  che  aspirano  al  godimento  di  uno o piu' benefici
previsti  dalla  presente  legge  debbono  produrre  istanza in carta
libera   alla   commissione   sanitaria  provinciale  competente  per
territorio.
  Alla  domanda  deve  essere  allegato  un  certificato di un medico
oculista   con   indicazione   della   diagnosi  della  infermita'  e
dell'eventuale   residuo  visivo  in  ciascun  occhio,  con  relativa
correzione.