Art. 16.
                      (Modalita' di erogazione)

  Il  Ministero  dell'interno  provvede,  a  semestre  anticipato, ad
accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento delle
pensioni  e  degli  altri  assegni  previsti dalla presente legge, in
relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
  Le  aperture  di  credito di cui al comma precedente possono essere
effettuate  in  deroga  al limite previsto dall'articolo 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
  I   prefetti,   entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  dei  fondi,
provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante
accreditamento   su   conti   correnti   postali   vincolati  per  la
destinazione, intestati ai singoli enti.
  Il  pagamento  ai  beneficiari  e'  effettuato  con assegni postali
tratti sui predetti conti correnti.
  Restano  ferme le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n.
589.