Art. 18. 
                        (Scadenza delle rate) 
 
  Le pensioni, l'assegno vitalizio e l'indennita' di  accompagnamento
sono pagate in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei  mesi  di
febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno. 
  Sono irripetibili i ratei non maturati  della  mensilita'  percetta
anticipatamente,  sempre  che  non  sia  possibile   effettuarne   il
recupero, con  trattenuta  diretta,  su  eventuali  altre  competenze
spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi
causa.