Art. 2.
     (Ciechi ospitali in istituti di istruzione o di assistenza)

  Soltanto  per  coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o
ricoverati  in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti
pubblici  o  che  facciano  parte di comunita' che provvedono al loro
sostentamento,  la pensione non reversibile e' ridotta nelle seguenti
misure:
    lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;
    lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad
un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.