Art. 20.
       (Soppressione dell'ONCC e trasferimento del patrimonio)

  L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto
1954,  n.  632, e successive modificazioni, e' soppressa, a decorrere
dal 1 gennaio 1971.
  Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla
predetta Opera vengono trasferiti alla Unione italiana ciechi.