Art. 20. (Soppressione dell'ONCC e trasferimento del patrimonio) L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, e successive modificazioni, e' soppressa, a decorrere dal 1 gennaio 1971. Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla predetta Opera vengono trasferiti alla Unione italiana ciechi.