Art. 21. (Trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili) I ruoli delle carriere del personale dell'Opera nazionale per i ciechi civili - salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo - sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento e con la consistenza organica fissata nelle allegate tabelle A, B, C, D ed E, alla Amministrazione civile dell'interno. Il servizio prestato, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili, dal personale appartenente ai ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, e' considerato, a tutti gli effetti, servizio prestato presso lo Stato. Salva la progressione in carica del, personale appartenente a tali ruoli, i posti di ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, che siano o si rendano successivamente vacanti, sono portati in aumento nei corrispondenti ruoli e qualifiche delle carriere della predetta amministrazione. Il personale del ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili puo' chiedere entro il 31 dicembre 1970 di essere inquadrato, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica posseduta, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento di cui alla tabella A allegata alla presente legge, le cui dotazioni organiche saranno a tale effetto aumentate di un pari numero di posti. Il personale che non intende avvalersi della facolta' di cui al precedente comma sara' inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo della carriera direttiva del personale della Unione italiana ciechi. Il personale avventizio alle dipendenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili e' trasferito, conservando la anzianita' di carriera e di qualifica, all'Unione italiana ciechi. Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi, previsto dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, e' aumentato di un importo pari all'onere di spesa per il personale, di cui ai precedenti commi, trasferito alla Unione stessa.