Art. 21.
  (Trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili)

  I  ruoli  delle  carriere  del personale dell'Opera nazionale per i
ciechi  civili  - salvo quanto disposto dal quarto comma del presente
articolo  -  sono  trasferiti,  come  ruoli  ad  esaurimento e con la
consistenza  organica fissata nelle allegate tabelle A, B, C, D ed E,
alla Amministrazione civile dell'interno.
  Il servizio prestato, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili,
dal  personale  appartenente  ai ruoli trasferiti all'Amministrazione
civile  dell'interno,  e'  considerato, a tutti gli effetti, servizio
prestato presso lo Stato.
  Salva  la progressione in carica del, personale appartenente a tali
ruoli,   i  posti  di  ruoli  trasferiti  all'Amministrazione  civile
dell'interno,  che  siano  o si rendano successivamente vacanti, sono
portati  in  aumento  nei  corrispondenti  ruoli  e  qualifiche delle
carriere della predetta amministrazione.
  Il  personale  del  ruolo  dei  segretari  regionali della carriera
direttiva  dell'Opera  nazionale  per  i  ciechi civili puo' chiedere
entro   il   31  dicembre  1970  di  essere  inquadrato,  conservando
l'anzianita'   di   carriera   e   di   qualifica   posseduta,  nelle
corrispondenti  qualifiche  del  ruolo  ad  esaurimento  di  cui alla
tabella  A  allegata  alla presente legge, le cui dotazioni organiche
saranno a tale effetto aumentate di un pari numero di posti.
  Il  personale  che  non  intende avvalersi della facolta' di cui al
precedente  comma  sara'  inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo
della carriera direttiva del personale della Unione italiana ciechi.
  Il  personale avventizio alle dipendenze dell'Opera nazionale per i
ciechi  civili e' trasferito, conservando la anzianita' di carriera e
di qualifica, all'Unione italiana ciechi.
  Il  contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi, previsto
dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, e' aumentato di un importo pari
all'onere  di  spesa  per  il  personale, di cui ai precedenti commi,
trasferito alla Unione stessa.