Art. 22.
 (Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei benefici)

  Ai  fini  della  concessione  della  pensione,  dell'indennita'  di
accompagnamento, dell'assegno a vita e dell'assistenza sanitaria, gli
stanziamenti  a disposizione dell'Opera nazionale per i ciechi civili
vengono  iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno a partire dall'esercizio 1971.
  Gli  stanziamenti destinati, alla data dell'entrata in vigore della
presente  legge,  al  funzionamento dell'Opera nazionale per i ciechi
civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1 gennaio 1971:
    a) del Ministero dell'interno;
    b) dell'Unione italiana ciechi;
ripartiti   proporzionalmente  fra  le  amministrazioni  medesime  in
conformita' ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall'applicazione
del precedente articolo 21.