Art. 23.
                       (Copertura della spesa)

  Al  maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato  per  l'anno  finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si
provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo
iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti  le  variazioni di bilancio rese necessarie dall'applicazione
della presente legge.