Art. 23. (Copertura della spesa) Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio rese necessarie dall'applicazione della presente legge.