Art. 24. 
                (Effetti della legge ed abrogazioni) 
 
  I  benefici  assistenziali  previsti  dalla  presente  legge  hanno
effetto dal 1 gennaio 1970. 
  Il sistema decentrato di erogazione  dei  benefici  previsto  dalla
presente legge ha inizio dal 1 gennaio 1971. 
  Dalla stessa data le competenze dell'Opera nazionale per  i  ciechi
civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasferite ai comitati
di  assistenza  e  beneficenza  pubblica,  integrati  secondo  quanto
disposto dal precedente articolo 9. 
  E'  abrogato  l'ultimo  comma  dell'articolo  26  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329. 
  Sono  altresi'  abrogate  tutte  le  disposizioni   legislative   e
regolamentari  incompatibili  o  in  contrasto  con  le  norme  della
presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 maggio 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                                           RUMOR - RESTIVO - GIOLITTI 
                                             - COLOMBO - DONAT-CATTIN 
                                                           - MARIOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE