Art. 3. 
                      (Tredicesima mensilita') 
 
  Ai titolari della pensione non reversibile  di  cui  ai  precedenti
articoli nonche' ai titolari dell'assegno disciplinato  dall'articolo
19 della legge 10 febbraio  1962,  n.  66,  e'  corrisposta,  con  la
mensilita' di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione
o di assegno di pari importo. 
  Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che  cessano  nel
corso dell'anno la tredicesima rata di cui  al  comma  precedente  e'
dovuta proporzionalmente al  numero  delle  rate  maturate  nell'anno
stesso.