Art. 3. (Tredicesima mensilita') Ai titolari della pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli nonche' ai titolari dell'assegno disciplinato dall'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' corrisposta, con la mensilita' di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo. Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente e' dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso.