Art. 4.
         (Indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti)

  A  tutti  i  ciechi  assoluti  che  hanno diritto alla pensione non
reversibile   di   cui   ai   precedenti  articoli,  l'indennita'  di
accompagnamento  istituita  con  la  legge  28 marzo 1968, n. 406, e'
corrisposta,  nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al
provvedimento di concessione della pensione.
  Per  i  ciechi  che,  al  31  dicembre  1969,  siano  in  godimento
dell'indennita'  in  misura ridotta, la maggiorazione e' concessa con
provvedimento  del  presidente  dell'Opera  nazionale  per  i  ciechi
civili.