Art. 4. (Indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti) A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennita' di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, e' corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione. Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennita' in misura ridotta, la maggiorazione e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.