Art. 6.
                  (Beneficiari dell'assegno a vita)

  In  favore  dei  minorati  aventi  residuo  visivo  superiore ad un
ventesimo  e  non  superiore  ad un decimo in entrambi gli occhi, con
eventuale   correzione,   l'Opera   nazionale  per  i  ciechi  civili
continuera' la corresponsione dell'assegno di lire 10.000 mensili, di
cui  siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente
legge,  sempre  che  gli interessati non risultino iscritti nei ruoli
dell'imposta complementare sui redditi.