Art. 6. (Beneficiari dell'assegno a vita) In favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, l'Opera nazionale per i ciechi civili continuera' la corresponsione dell'assegno di lire 10.000 mensili, di cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.