Art. 7.
(Indennita' di accompagnamento  per  i ciechi non aventi diritto alla
                      pensione non reversibile)

  L'indennita'  di  accompagnamento, nella misura di cui all'articolo
4, spetta altresi' ai ciechi assoluti di eta' superiore agli anni 18,
non  aventi  diritto  alla  pensione  non reversibile, sempre che gli
interessati  non  dispongano  di un reddito superiore al doppio della
quota esente dall'imposta complementare.
  A  tali  fini  gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale
per  i  ciechi  civili  istanza  in  carta  libera,  corredata  da un
certificato  di  un  medico oculista, attestante la cecita' assoluta,
nonche' da una dichiarazione dell'ufficio finanziario, concernente la
posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta complementare.
  L'indennita'  di accompagnamento e' concessa, previo l'accertamento
della  cecita'  assoluta  e delle condizioni economiche, dagli organi
dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
  Il  godimento  dell'indennita'  decorre  dal  primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della istanza.