Art. 8.
                    (Domande e ricorsi pendenti)

  Le  domande  ed  i  ricorsi  per  la concessione della pensione non
reversibile,  presentati anteriormente al 1 gennaio 1970 e non ancora
definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche
secondo  le  norme  in  vigore  al  31 dicembre 1969 limitatamente al
periodo  anteriore  al  1  gennaio 1970 e, per il periodo successivo,
presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo le
disposizioni della presente legge.