Art. 8. (Domande e ricorsi pendenti) Le domande ed i ricorsi per la concessione della pensione non reversibile, presentati anteriormente al 1 gennaio 1970 e non ancora definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969 limitatamente al periodo anteriore al 1 gennaio 1970 e, per il periodo successivo, presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo le disposizioni della presente legge.