Art. 9. (Decentramento del sistema di erogazione) Il Ministero dell'interno provvede alla corresponsione dei benefici agli aventi diritto, previo accertamento delle condizioni previste dalla presente legge, tramite i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, dei quali fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione del predetto ente. Nelle province di Trento e Bolzano l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge viene effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6 e 7 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed un medico appartenente ai ruoli della regione designato dal presidente della regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige. Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi nominati dal presidente della giunta regionale. Avverso la decisione del comitato provinciale, l'interessato puo' presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo il parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Unione italiana dei ciechi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di necessita', il Ministro per l'interno puo' procedere alla costituzione di piu' commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica. I ciechi civili beneficiari di una o piu' delle provvidenze previste dalla presente legge, non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici, conseguono il diritto all'assistenza sanitaria con il concorso finanziario dello Stato. Per l'applicazione del precedente comma il Ministero dell'interno provvede con apposite convenzioni con enti mutualistici.