Art. 9.
              (Decentramento del sistema di erogazione)

  Il Ministero dell'interno provvede alla corresponsione dei benefici
agli  aventi  diritto,  previo accertamento delle condizioni previste
dalla  presente legge, tramite i comitati provinciali di assistenza e
beneficenza   pubblica,   dei   quali   fanno   parte,  limitatamente
all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Unione
italiana  ciechi,  nominati con decreto del prefetto, su designazione
del predetto ente.
  Nelle  province  di Trento e Bolzano l'erogazione delle provvidenze
di  cui alla presente legge viene effettuata dal comitato provinciale
di  assistenza  e  beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del
decreto  legislativo  luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui
sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6 e 7
dell'articolo  7  del predetto decreto legislativo luogotenenziale n.
173,   rispettivamente   un   funzionario   in   servizio  presso  il
Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di
sezione  ed  un  medico appartenente ai ruoli della regione designato
dal presidente della regione.
  La  nomina  dei  due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, di
cui  al  primo  comma  del  presente  articolo,  viene effettuata dal
Commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige.
  Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di
assistenza e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti
dell'Unione  italiana  ciechi  nominati  dal  presidente della giunta
regionale.
  Avverso  la  decisione del comitato provinciale, l'interessato puo'
presentare,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica, ricorso in carta
semplice  al Ministero dell'interno, che provvede previo il parere di
una   commissione   consultiva,   composta   dal  direttore  generale
dell'assistenza   pubblica,   in   qualita'   di  presidente,  da  un
funzionario  del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a
vice  prefetto  ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro
con  qualifica  non  inferiore  a  direttore  di  divisione  e da due
rappresentanti  della  categoria,  designati dall'Unione italiana dei
ciechi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario  del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a
direttore di sezione.
  In  caso  di  necessita',  il Ministro per l'interno puo' procedere
alla  costituzione  di  piu'  commissioni  consultive  presiedute  da
funzionari  del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a
vice   prefetto,  delegati  dal  direttore  generale  dell'assistenza
pubblica.
  I  ciechi  civili  beneficiari  di  una  o  piu'  delle provvidenze
previste  dalla  presente  legge,  non  aventi  titolo  a prestazioni
sanitarie  da  parte  di  enti  mutualistici,  conseguono  il diritto
all'assistenza sanitaria con il concorso finanziario dello Stato.
  Per  l'applicazione  del precedente comma il Ministero dell'interno
provvede con apposite convenzioni con enti mutualistici.