IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18
marzo   1968,   n.   249,   concernente  delega  al  Governo  per  il
riordinamento  dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento
delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni
dei dipendenti statali;
  Vista  la  legge  5  marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli
operai dello Stato;
  Udito  il  parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21
della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  il tesoro e per il bilancio e per la
programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  qualifiche  di  comandante  o padrone di rimorchiatore, di capo
draga, di padrone marittimo per il traffico, in servizio presso tutte
le  amministrazioni  dello  Stato, nonche' quella di capo macchinista
del   servizio   escavazione   porti,  sono  conferite,  con  decreto
ministeriale,  agli  operai in possesso della abilitazione prescritta
dalle  norme  vigenti  e  destinati  ad  assolvere con continuita' le
mansioni stesse.
  Gli  operai  in  possesso dei prescritti titoli abilitanti che alla
data  del  30 giugno 1970 svolgevano una delle suddette mansioni sono
inquadrati  con  effetto  dal  1 luglio 1970 nella categoria dei capi
operai.  Ad essi e' attribuita dalla stessa data del 1 luglio 1970 la
paga corrispondente al parametro 230.