Art. 10.

  Nell'Amministrazione  autonomia  dei monopoli di Stato la dotazione
organica  delle categorie dei capi operai, degli operai qualificati e
degli   operai  comuni,  nella  quale  ultima  categoria  sono  stati
inquadrati  ai  sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 18 marzo
1968,  n.  249, oltre agli ex operai comuni di prima classe anche gli
ex  operai  comuni,  e' quella risultante dalla somma dei contingenti
previsti  dalla  tabella  O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143,
per ciascuna delle categorie che vengono riunite.
  Nella  stessa  amministrazione  e'  soppressa la ripartizione delle
dotazioni organiche in branche di servizio.
  Criteri  analoghi  a  quelli  indicati nel primo comma del presente
articolo   si  applicano  nei  confronti  degli  operai  dello  Stato
inquadrati  nella  quarta  e quinta categoria di cui all'art. 2 della
legge 5 marzo 1961, n. 90.