Art. 10. Nell'Amministrazione autonomia dei monopoli di Stato la dotazione organica delle categorie dei capi operai, degli operai qualificati e degli operai comuni, nella quale ultima categoria sono stati inquadrati ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, oltre agli ex operai comuni di prima classe anche gli ex operai comuni, e' quella risultante dalla somma dei contingenti previsti dalla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, per ciascuna delle categorie che vengono riunite. Nella stessa amministrazione e' soppressa la ripartizione delle dotazioni organiche in branche di servizio. Criteri analoghi a quelli indicati nel primo comma del presente articolo si applicano nei confronti degli operai dello Stato inquadrati nella quarta e quinta categoria di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90.