Art. 12. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 7 e 8. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 88. - GRECO