Art. 12.

  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  salvo  quanto
previsto dagli articoli 1, 2, 3, 7 e 8.
  Con  effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili
con quelle contenute nel presente decreto.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1970

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - FERRARI AGGRADI
                                                           - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1971
  Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 88. - GRECO