Art. 2. Fino a quando non sara' provveduto ai sensi dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, alla revisione dei ruoli organici degli operai: le dotazioni organiche delle categorie dei capi operai sono incrementate del numero di posti corrispondenti al numero di operai inquadrati ai sensi del secondo comma del precedente art. 1; le dotazioni organiche della categoria degli operai comuni sono incrementate del numero di posti previsti negli organici delle categorie IV e V, soppresse ai sensi dell'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Le nuove dotazioni organiche risultanti dall'applicazione del precedente comma sono specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione. Esse hanno effetto dal 1 luglio 1970.