Art. 2.

  Fino  a  quando  non  sara'  provveduto ai sensi dell'art. 25 della
legge  18 marzo 1968, n. 249, alla revisione dei ruoli organici degli
operai:
    le  dotazioni  organiche  delle  categorie  dei  capi operai sono
incrementate  del  numero di posti corrispondenti al numero di operai
inquadrati ai sensi del secondo comma del precedente art. 1;
    le  dotazioni  organiche della categoria degli operai comuni sono
incrementate  del  numero  di  posti  previsti  negli  organici delle
categorie  IV  e  V,  soppresse  ai sensi dell'art. 23 della legge 18
marzo 1968, n. 249.
  Le  nuove  dotazioni  organiche  risultanti  dall'applicazione  del
precedente  comma  sono  specificate in tabelle approvate con decreto
del  Ministro  competente  di concerto con i Ministri per il tesoro e
per la riforma della pubblica amministrazione. Esse hanno effetto dal
1 luglio 1970.