Art. 3.

  Gli  operai  comuni  e qualificati possono conseguire il passaggio,
con  effetto dal 1 luglio 1970, mediante inquadramento alla categoria
immediatamente  superiore,  nel  limite  del  cinquanta per cento dei
posti  vacanti previa detrazione delle riserve di legge, purche', con
provvedimento formale, siano stati adibiti a mansioni della categoria
superiore  per  un  periodo  non  inferiore  a  tre  anni,  anche  se
discontinuo,   e  non  siano  stati  successivamente  destinati,  per
inidoneita',  a mansioni diverse, ai sensi dell'art. 34 della legge 5
marzo  1961,  n.  90.  I  posti  eventualmente  non  coperti  saranno
conferiti   mediante  concorso  intero,  nell'ambito  della  medesima
qualifica  di mestiere rivestita da ciascun operaio, prescindendo dal
possesso del requisito avanti indicato.
  Nella  prima attuazione del presente decreto, l'aliquota del 50% di
cui  al  precedente  comma  comprendera'  i  posti  disponibili nella
categoria  di  conferimento  piu'  un  soprannumero pari al dieci per
cento  della  relativa  dotazione  organica,  da  riassorbirsi con le
successive  vacanze.  Il  posto  lasciato  scoperto  nella  dotazione
organica  della  categoria  di  provenienza  potra'  essere conferito
soltanto  dopo  il  riassorbimento  del  posto soprannumerario. Resta
salvo   il  disposto  dell'art.  6,  comma  primo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.