Art. 4.

  I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai possono
essere  indetti  anche  per  posti di lavoro riferiti a singoli enti,
stabilimenti  od  opifici  in  relazione  alle  esigenze  di ciascuna
amministrazione,  con  l'obbligo  per  i vincitori di permanere nella
sede  di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facolta'
per  l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze
di servizio anche prima del compimento di detto periodo.
  A  tali  concorsi possono partecipare tutti i cittadini in possesso
dei  requisiti stabiliti nei relativi bandi. Con decreto del Ministro
competente  si  provvede  al  bando del concorso, alle esclusioni, ai
sensi  dell'art.  5,  secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90,
all'approvazione  delle graduatorie e alla nomina dei vincitori. Sono
fatte   salve   le   particolari   disposizioni   previste   per   le
amministrazioni con ordinamento autonomo.
  Le  domande  di  ammissione  al concorso si considerano prodotte in
tempo  utile  anche  se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento  entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
  Gli  aspiranti  alla  nomina  ad operaio debbono aver conseguito la
licenza  elementare  ed  essere eventualmente in possesso degli altri
titoli di istruzione o professionali, che siano stabiliti nel decreto
che indice il concorso.
  Sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che,
oltre  ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n.
90,  abbiano  ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui
al quinto comma dell'art. 7 medesimo.
  Entro  sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto che approva
le  graduatorie  l'amministrazione  ha facolta' di assumere, oltre ai
vincitori, gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria
ed entro il limite dei posti disponibili.
  Le  amministrazioni  dello  Stato  comprese  quelle con ordinamento
autonomo  hanno  facolta'  di  ripartire i posti messi a concorso fra
uomini  e  donne  in  relazione  all'esigenza  di adibire l'operaio a
mansioni  per  cui  sia  particolarmente  idoneo personale maschile o
femminile.
  Nei concorsi pubblici per le categorie degli operai specializzati e
qualificati  una  aliquota non eccedente il 50% dei posti puo' essere
riservata agli operai della categoria immediatamente inferiore.
  Le  singole amministrazioni nell'indicare nei bandi di concorso per
ciascuna   qualifica   professionale  le  percentuali  dei  posti  da
riservare  agli  operai  appartenenti  alla  categoria immediatamente
inferiore,  possono  limitare  la partecipazione a coloro che abbiano
riportato la qualifica di "ottimo" nell'ultimo triennio.
  I  posti  non  assegnati  ai  riservatari per mancanza di candidati
idonei  sono  assegnati secondo l'ordine della graduatoria agli altri
candidati.