Art. 4. I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai possono essere indetti anche per posti di lavoro riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici in relazione alle esigenze di ciascuna amministrazione, con l'obbligo per i vincitori di permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facolta' per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo. A tali concorsi possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti nei relativi bandi. Con decreto del Ministro competente si provvede al bando del concorso, alle esclusioni, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, all'approvazione delle graduatorie e alla nomina dei vincitori. Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni con ordinamento autonomo. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli aspiranti alla nomina ad operaio debbono aver conseguito la licenza elementare ed essere eventualmente in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali, che siano stabiliti nel decreto che indice il concorso. Sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto che approva le graduatorie l'amministrazione ha facolta' di assumere, oltre ai vincitori, gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili. Le amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo hanno facolta' di ripartire i posti messi a concorso fra uomini e donne in relazione all'esigenza di adibire l'operaio a mansioni per cui sia particolarmente idoneo personale maschile o femminile. Nei concorsi pubblici per le categorie degli operai specializzati e qualificati una aliquota non eccedente il 50% dei posti puo' essere riservata agli operai della categoria immediatamente inferiore. Le singole amministrazioni nell'indicare nei bandi di concorso per ciascuna qualifica professionale le percentuali dei posti da riservare agli operai appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, possono limitare la partecipazione a coloro che abbiano riportato la qualifica di "ottimo" nell'ultimo triennio. I posti non assegnati ai riservatari per mancanza di candidati idonei sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria agli altri candidati.