Art. 5. 
 
  Puo' essere indetto un unico concorso di ammissione alla  categoria
degli operai comuni, anche se i relativi ruoli organici  appartengano
ad amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli  organici  appartenenti
ad amministrazioni diverse, le attribuzioni in materia  di  concorsi,
sino all'approvazione delle graduatorie  degli  idonei  e  vincitori,
spettanti ai Ministri  o  ai  Ministeri  interessati,  sono  devolute
rispettivamente al Presidente ed alla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; il relativo concorso e' indetto con decreto del  Presidente
del Consiglio di concerto con i Ministri interessati. 
  Il decreto che indice il concorso unico stabilisce  il  numero  dei
posti messi a concorso per ciascun ruolo. 
  I candidati, nella domanda di ammissione,  indicano  in  ordine  di
preferenza i ruoli organici in cui, se  vincitori,  intendono  essere
nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per  determinati
ruoli. 
  Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate  col  decreto  che
approva la  graduatoria  dei  vincitori,  rispettando  le  preferenze
secondo l'ordine di questa. 
  I candidati che non  abbiano  indicato  preferenze,  o  le  abbiano
indicate in numero insufficiente in relazione al  posto  occupato  in
graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti
disponibili dopo l'accoglimento,  secondo  l'ordine  di  graduatoria,
delle preferenze espresse dagli altri vincitori.