Art. 6.

  Il  terzo  comma  dell'art.  34  della legge 5 marzo 1961, n. 90 e'
sostituito dal seguente:
  "Il  provvedimento di dispensa decorre dalla data di compimento del
periodo  massimo  di  assenza  per  malattia,  ovvero  dalla data del
verbale con il quale il competente organo sanitario ha pronunciato il
giudizio di permanente inidoneita' al lavoro dell'operaio".