Art. 6. Il terzo comma dell'art. 34 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e' sostituito dal seguente: "Il provvedimento di dispensa decorre dalla data di compimento del periodo massimo di assenza per malattia, ovvero dalla data del verbale con il quale il competente organo sanitario ha pronunciato il giudizio di permanente inidoneita' al lavoro dell'operaio".