Art. 7. Le aliquote di maggiorazione spettanti agli operai per i compensi del lavoro straordinario diurno e notturno o festivo, del cottimo e dei soprassoldi restano fissate con effetto dal 1 luglio 1970 come segue: a) da un minimo del sette e cinquanta per cento ad un massimo del quindici per cento secondo le norme dei regolamenti speciali di ciascuna amministrazione per il lavoro straordinario diurno; b) del venticinque per cento per il lavoro straordinario notturno e festivo; c) in misura non eccedente il dodici e cinquanta per cento per il guadagno del cottimo, eccezionalmente elevabile al sedici per cento per l'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato e limitatamente a determinate particolari lavorazioni manuali; d) del sedici per cento per i soprassoldi di cui all'art. 22 lettera a) della legge 5 marzo 1961, n. 90; e) del sette per cento per i soprassoldi di cui all'art. 22 lettera b) della legge 5 marzo 1961, n. 90; f) del dieci per cento per i soprassoldi di cui all'art. 22 lettera c) della legge 5 marzo 1961, n. 90; g) del dieci per cento per il lavoro notturno di carattere ordinario o compensativo. Le misure percentuali indicate nel precedente comma si applicano sulla paga in godimento. Gli importi giornalieri dei soprassoldi previsti dall'art. 22 lettere a), b) e e) della legge 5 marzo 1961, n. 90, possono essere stabiliti in misura fissa, purche' contenuti nei limiti delle indicate percentuali. Gli importi dei soprassoldi, di Cui al precedente comma, sono corrisposti, limitatamente alla durata effettiva, in ore intere, degli speciali lavori resi durante l'orario normale o straordinario. I soprassoldi previsti dalla lettera c) dell'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono corrisposti forfettariamente, in importi non eccedenti la percentuale del dieci per cento della paga in godimento, e non sono cumulabili con i compensi per il lavoro straordinario.