Art. 7.

  Le  aliquote  di maggiorazione spettanti agli operai per i compensi
del  lavoro  straordinario diurno e notturno o festivo, del cottimo e
dei  soprassoldi  restano  fissate con effetto dal 1 luglio 1970 come
segue:
    a) da un minimo del sette e cinquanta per cento ad un massimo del
quindici  per  cento  secondo  le  norme  dei regolamenti speciali di
ciascuna amministrazione per il lavoro straordinario diurno;
    b) del venticinque per cento per il lavoro straordinario notturno
e festivo;
    c) in misura non eccedente il dodici e cinquanta per cento per il
guadagno  del  cottimo, eccezionalmente elevabile al sedici per cento
per   l'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   dello  Stato  e
limitatamente a determinate particolari lavorazioni manuali;
    d)  del  sedici  per  cento  per i soprassoldi di cui all'art. 22
lettera a) della legge 5 marzo 1961, n. 90;
    e)  del  sette  per  cento  per  i soprassoldi di cui all'art. 22
lettera b) della legge 5 marzo 1961, n. 90;
    f)  del  dieci  per  cento  per  i soprassoldi di cui all'art. 22
lettera c) della legge 5 marzo 1961, n. 90;
    g)  del  dieci  per  cento  per  il  lavoro notturno di carattere
ordinario o compensativo.
  Le  misure  percentuali  indicate nel precedente comma si applicano
sulla  paga  in  godimento.  Gli  importi giornalieri dei soprassoldi
previsti  dall'art.  22 lettere a), b) e e) della legge 5 marzo 1961,
n.  90,  possono  essere stabiliti in misura fissa, purche' contenuti
nei limiti delle indicate percentuali.
  Gli  importi  dei  soprassoldi,  di  Cui  al precedente comma, sono
corrisposti,  limitatamente  alla  durata  effettiva,  in ore intere,
degli speciali lavori resi durante l'orario normale o straordinario.
  I  soprassoldi previsti dalla lettera c) dell'art. 22 della legge 5
marzo  1961, n. 90, sono corrisposti forfettariamente, in importi non
eccedenti la percentuale del dieci per cento della paga in godimento,
e non sono cumulabili con i compensi per il lavoro straordinario.