Art. 8. A decorrere dal 1 luglio 1970, gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gia' appartenenti alle categorie dei capi d'arte e dei tecnici di lavorazione di cui alla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, sono inquadrati, rispettivamente nelle categorie dei capi operai e degli operai qualificati. A decorrere dalla medesima data gli operai della stessa amministrazione, gia' inquadrati nella categoria dei verificatori di cui alla tabella anzidetta e che per effetto dell'art. 23, comma primo, della legge 13 marzo 1968, n. 249, hanno assunto la classificazione di operai comuni, sono inquadrati nella categoria di operai qualificati e continuano a svolgere le mansioni di controllo loro affidate. Nella categoria degli operai qualificati sono altresi' inquadrati gli appartenenti alla soppressa categoria dei primi verificatori della predetta amministrazione. Nella prima applicazione del presente decreto, gli operai dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che sono stati nominati nella categoria dei qualificati successivamente all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, a seguito di pubblico concorso con regolare prova d'arte per uno dei mestieri per i quali era prevista anche la categoria degli operai specializzati, sono inquadrati, con effetto dal 1 luglio 1970, occorrendo in soprannumero, in quest'ultima categoria. Il posto lasciato scoperto nel contingente di operai qualificati potra' essere conferito dopo il riassorbimento del soprannumero. Nella medesima categoria degli specializzati e con effetto dalla data di assunzione sono altresi' inquadrati i vincitori dei pubblici concorsi, di cui al precedente comma definiti successivamente alla data del 1 luglio 1970 e non oltre la data di pubblicazione del presente decreto, nonche' di quelli ancora non portati a termine ma per i quali a quest'ultima data gia' era stata effettuata la prova d'arte. Al personale di cui ai commi precedenti, salvo il trattamento piu' favorevole eventualmente spettante in applicazione delle altre norme "di cui al presente decreto e di quello relativo al nuovo trattamento economico del personale statale dovuto dal 1 luglio 1970, sono riconosciute nella categoria di inquadramento, ai fini del conferimento delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, le seguenti anzianita' di servizio: agli operai tecnici di lavorazione, l'anzianita' complessivamente maturata nella stessa qualifica ed in quella di operaio qualificato; ai primi verificatori, l'anzianita' complessivamente maturata nella stessa qualifica ed in quella di verificatore; ai verificatori, l'anzianita' maturata nella stessa qualifica. Ai capi d'arte ed agli operai di cui ai precedenti commi quarto e quinto, inquadrati nella categoria degli specializzati, compete la paga iniziale della categoria di inquadramento.