Art. 8.

  A  decorrere  dal  1  luglio  1970, gli operai dell'Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato, gia' appartenenti alle categorie dei
capi  d'arte  e  dei  tecnici  di  lavorazione  di cui alla tabella O
annessa   alla   legge  28  marzo  1962,  n.  143,  sono  inquadrati,
rispettivamente  nelle  categorie  dei  capi  operai  e  degli operai
qualificati.
  A   decorrere   dalla   medesima   data  gli  operai  della  stessa
amministrazione,  gia' inquadrati nella categoria dei verificatori di
cui  alla  tabella  anzidetta  e  che per effetto dell'art. 23, comma
primo,   della  legge  13  marzo  1968,  n.  249,  hanno  assunto  la
classificazione  di operai comuni, sono inquadrati nella categoria di
operai  qualificati  e continuano a svolgere le mansioni di controllo
loro affidate.
  Nella  categoria  degli operai qualificati sono altresi' inquadrati
gli  appartenenti  alla  soppressa  categoria  dei primi verificatori
della predetta amministrazione.
  Nella   prima   applicazione   del  presente  decreto,  gli  operai
dell'amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, che sono stati
nominati  nella categoria dei qualificati successivamente all'entrata
in  vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, a seguito di pubblico
concorso  con  regolare prova d'arte per uno dei mestieri per i quali
era  prevista  anche  la  categoria  degli operai specializzati, sono
inquadrati,   con   effetto   dal   1   luglio  1970,  occorrendo  in
soprannumero,  in  quest'ultima categoria. Il posto lasciato scoperto
nel contingente di operai qualificati potra' essere conferito dopo il
riassorbimento del soprannumero.
  Nella  medesima  categoria  degli specializzati e con effetto dalla
data  di assunzione sono altresi' inquadrati i vincitori dei pubblici
concorsi,  di  cui  al precedente comma definiti successivamente alla
data  del  1  luglio  1970  e  non oltre la data di pubblicazione del
presente  decreto,  nonche' di quelli ancora non portati a termine ma
per  i  quali  a quest'ultima data gia' era stata effettuata la prova
d'arte.
  Al  personale di cui ai commi precedenti, salvo il trattamento piu'
favorevole  eventualmente spettante in applicazione delle altre norme
"di cui al presente decreto e di quello relativo al nuovo trattamento
economico  del  personale  statale  dovuto  dal  1  luglio 1970, sono
riconosciute   nella   categoria   di   inquadramento,  ai  fini  del
conferimento  delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, le
seguenti anzianita' di servizio:
    agli operai tecnici di lavorazione, l'anzianita' complessivamente
maturata nella stessa qualifica ed in quella di operaio qualificato;
    ai  primi  verificatori,  l'anzianita'  complessivamente maturata
nella stessa qualifica ed in quella di verificatore;
   ai verificatori, l'anzianita' maturata nella stessa qualifica.
  Ai  capi  d'arte ed agli operai di cui ai precedenti commi quarto e
quinto,  inquadrati  nella  categoria degli specializzati, compete la
paga iniziale della categoria di inquadramento.