IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali; Vista la legge 24 maggio 1951, n. 392; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dall'art. 16-ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, lo stipendio annuo onnicomprensivo spettante, in misura definitiva, ai funzionari direttivi aventi qualifica di direttore generale o equiparata e' fissato, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro, nonche' delle responsabilita' inerenti alla funzione esercitata, in lire 10.200.000.