IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18
marzo   1968,   n.   249,   concernente  delega  al  Governo  per  il
riordinamento  dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento
delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni
dei dipendenti statali;
  Vista la legge 24 maggio 1951, n. 392;
  Udito  il  parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21
della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il tesoro e
per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  fini  della  determinazione  del trattamento economico previsto
dall'art.  16-ter  della  legge  28  ottobre  1970,  n.  775,  per il
personale  di  cui  alla  legge  24 maggio 1951, n. 392, lo stipendio
annuo  onnicomprensivo spettante, in misura definitiva, ai funzionari
direttivi  aventi  qualifica  di  direttore  generale o equiparata e'
fissato, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro, nonche'
delle  responsabilita'  inerenti  alla  funzione  esercitata, in lire
10.200.000.