Art. 3. La tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756, e' sostituita, con effetto dal 1 luglio 1970, da quella allegata al presente decreto. Gli aumenti periodici, gia' maturati nella funzione o qualifica di appartenenza, sono computati sulla base del nuovo stipendio. Entro i limiti dei miglioramenti economici acquisiti in attuazione del primo comma, il personale predetto dovra' rimborsare ratealmente alle amministrazioni, enti, aziende e societa' interessati l'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi non piu' dovuti in base al disposto dell'art. 2, eventualmente gia' riscossi per prestazioni effettuate dopo il 1 luglio 1970. Il numero e l'ammontare delle rate saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro. Fermo restando l'equiparazione del trattamento economico del consigliere di Cassazione a quello del direttore generale, ogni variazione di quest'ultimo si estende di diritto agli stipendi di cui alla tabella indicata nel primo comma del presente articolo secondo i rapporti in essa previsti.