Art. 3.

  La   tabella   degli  stipendi  del  personale  della  Magistratura
ordinaria,  dei  magistrati  del  Consiglio di Stato, della Corte dei
conti   e   della   Giustizia  militare,  nonche'  degli  avvocati  e
procuratori  dello  Stato,  allegata  al decreto del Presidente della
Repubblica  5  giugno  1965, n. 756, e' sostituita, con effetto dal 1
luglio 1970, da quella allegata al presente decreto.
  Gli  aumenti periodici, gia' maturati nella funzione o qualifica di
appartenenza, sono computati sulla base del nuovo stipendio.
  Entro  i limiti dei miglioramenti economici acquisiti in attuazione
del  primo comma, il personale predetto dovra' rimborsare ratealmente
alle  amministrazioni, enti, aziende e societa' interessati l'importo
delle indennita', dei proventi e dei compensi non piu' dovuti in base
al  disposto dell'art. 2, eventualmente gia' riscossi per prestazioni
effettuate dopo il 1 luglio 1970.
  Il  numero  e  l'ammontare delle rate saranno stabiliti con decreto
del Ministro per il tesoro.
  Fermo   restando  l'equiparazione  del  trattamento  economico  del
consigliere  di  Cassazione  a  quello  del  direttore generale, ogni
variazione di quest'ultimo si estende di diritto agli stipendi di cui
alla tabella indicata nel primo comma del presente articolo secondo i
rapporti in essa previsti.