Art. 4.

  Le  nuove  misure  degli  stipendi risultanti dall'applicazione dei
precedenti  articoli  hanno  effetto: sui relativi aumenti periodici,
sulla  tredicesima  mensilita', sulla indennita' di buonuscita; sulla
determinazione  dell'equo  indennizzo  di cui all'art. 68 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; sull'assegno
alimentare.
  Ai  fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza,
normali e privilegiati, continuano ad essere computati gli stipendi e
gli altri emolumenti pensionabili spettanti al 30 giugno 1970.