Art. 4. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli hanno effetto: sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; sull'assegno alimentare. Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere computati gli stipendi e gli altri emolumenti pensionabili spettanti al 30 giugno 1970.