Art. 5. 
 
  Con effetto dal 1 luglio 1970 sono  soppresse:  le  indennita'  per
spese di rappresentanza e per funzioni speciali di cui alle tabelle B
e C e alla lettera B della tabella D annesse  alla  legge  24  maggio
1951, n. 392, e successive modificazioni; l'indennita' mensile di cui
alla legge 14 marzo 1968, n. 156 e l'assegno integrativo  mensile  di
cui all'art. 20 della legge 18  marzo  1968,  n.  249,  e  successive
modificazioni; le altre norme incompatibili con quelle contenute  nel
presente decreto. 
  Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21 del regio  decreto
30 ottobre 1933, n. 1611. 
  Per il personale, di cui all'art. 10, primo comma, della  legge  20
dicembre 1961, n. 1345, in servizio al 30 giugno  1970,  resta  fermo
anche il trattamento previsto dall'art. 2 lettera D  della  legge  16
dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma, della  legge  20
dicembre 1961, n. 1345.