Art. 6.

  Con  effetto  dal  1 luglio 1970, al personale di cui alla legge 24
maggio 1951, n. 392, al quale compete dalla stessa data uno stipendio
di  importo  inferiore  a  quello  che  sarebbe spettato se alla data
medesima   si   fosse  ancora  trovato  nella  qualifica  o  funzione
immediatamente  inferiore  a  quella  rivestita,  sono  attribuiti, a
domanda, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio
pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.