Art. 6. Con effetto dal 1 luglio 1970, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, al quale compete dalla stessa data uno stipendio di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella qualifica o funzione immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.