Art. 10. Le pensioni, le quote di pensione, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui all'art. 34, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, nonche' gli assegni vitalizi a carico del fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, sono aumentati, con effetto dal 1 settembre 1971, in ragione del dodici per cento, escludendo dall'aumento stesso il carovita previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni; gli oneri relativi al sussidio di quiescenza ed agli assegni vitalizi per gli assuntori ferroviari sono a carico, rispettivamente, del fondo istituito con l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e di quello previsto dall'art. 17 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. Le pensioni, le quote di pensione, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui al presente articolo non sono soggetti alla riliquidazione prevista dal precedente art. 6. La corresponsione dell'aumento di cui al primo comma e' disposta d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite.