Art. 10.

  Le  pensioni,  le  quote di pensione, gli assegni ed il sussidio di
quiescenza  di  cui  all'art.  34,  primo comma, della legge 18 marzo
1968,  n.  249,  e  successive  modificazioni,  nonche'  gli  assegni
vitalizi   a  carico  del  fondo  di  previdenza  per  gli  assuntori
ferroviari,  sono  aumentati,  con  effetto  dal 1 settembre 1971, in
ragione  del  dodici  per  cento,  escludendo  dall'aumento stesso il
carovita  previsto  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  del Capo
provvisorio  dello  Stato  21  settembre  1947, n. 1088, e successive
modificazioni;  gli  oneri relativi al sussidio di quiescenza ed agli
assegni   vitalizi  per  gli  assuntori  ferroviari  sono  a  carico,
rispettivamente,  del  fondo  istituito con l'art. 77 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  giugno  1952,  n.  656, e di quello
previsto dall'art. 17 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.
  Le  pensioni,  le  quote di pensione, gli assegni ed il sussidio di
quiescenza  di  cui  al  presente  articolo  non  sono  soggetti alla
riliquidazione prevista dal precedente art. 6.
  La  corresponsione  dell'aumento  di cui al primo comma e' disposta
d'ufficio  dalle direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico
le relative partite.