Art. 11.

  Nei  riguardi  dei  titolari  di  pensioni  o  assegni, cessati dal
servizio   con  decorrenza  anteriore  al  1  settembre  1971,  viene
conservata  a  titolo  di  assegno  personale,  non  riversibile,  da
riassorbire  in  occasione  di  successivi miglioramenti, a qualsiasi
titolo  spettanti,  la eventuale differenza tra l'importo complessivo
mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 31 agosto
1971 e quello dovuto dal 1 settembre 1971.
  Ai  fini  del  raffronto  si  considerano  la pensione e l'assegno,
nonche'  l'eventuale assegno personale di cui all'art. 37 della legge
18 marzo 1968, n. 249.
  L'assegno  personale  di cui al primo comma e' soggetto soltanto al
bollo   per  tassa  di  quietanza  e  va  corrisposto  anche  con  la
tredicesima mensilita' spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai
sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.
  Nei  confronti  del  personale  al  quale si applica l'ultimo comma
dell'art.  37  della  legge  18  marzo  1968,  n.  249;  la  pensione
risultante   dalla   riliquidazione  o  dall'aumento  percentuale  e'
corrisposta  nei  limiti  del  trattamento  netto  in godimento al 31
agosto 1971.