Art. 12. L'aumento di pensione e l'eventuale assegno, personale derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli non vanno computati: ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66; per la determinazione del limite di reddito previsto dall'art. 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.