Art. 12.

  L'aumento  di  pensione  e l'eventuale assegno, personale derivanti
dall'applicazione dei precedenti articoli non vanno computati:
    ai  fini  di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3,
ultimo  comma,  del  decreto  legislativo luogotenenziale 21 novembre
1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'art. 2, secondo comma,
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre
1947,  n.  1331,  e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 7
della legge 10 febbraio 1962, n. 66;
    per  la determinazione del limite di reddito previsto dall'art. 6
della legge 25 novembre 1964, n. 1266.