Art. 13.

  I  precedenti articoli si applicano anche ai titolari di pensione a
carico  del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli
uffici   locali,   ai  titolari  di  agenzia,  ai  ricevitori  ed  ai
portalettere,  di  cui  all'art.  77 del decreto del Presidente della
Repubblica  5  giugno  1952,  n.  656, nonche' ai titolari di assegni
integrativi   di   carattere   continuativo   a  carico  della  Cassa
integrativa  di previdenza per il personale telefonico statale di cui
al  decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere e'
a carico del fondo e della cassa predetti.
  I  provvedimenti  di  riliquidazione  delle  pensioni  relative  ai
personali  di cui al comma precedente sono adottati, anche per quanto
riguarda la corresponsione degli acconti, dagli organi amministrativi
del fondo e della cassa predetti in conformita' alle rispettive norme
di legge e di regolamento.