Art. 15.

  Per  accelerare  la  riliquidazione  delle  pensioni  prevista  nel
presente   decreto  ed  il  pagamento  delle  pensioni  stesse,  sono
autorizzate  prestazioni  straordinarie  da retribuire con i compensi
per  lavoro  straordinario,  nei  limiti massimi di orario e di spesa
mensili  previsti  dalle  vigenti disposizioni nonche' con i compensi
speciali  di  cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27
giugno  1946,  n.  19  e successive modificazioni, per le prestazioni
eccezionali,  rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti
mensili predetti.
  Il   Ministro   per   il   tesoro   stabilira'   d'intesa   con  le
amministrazioni   interessate,   i   criteri   e   le  modalita'  per
l'esecuzione  dei  lavori inerenti alla riliquidazione delle pensioni
e,  con  propri  decreti,  provvedera'  alle occorrenti variazioni di
bilancio.