Art. 15. Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista nel presente decreto ed il pagamento delle pensioni stesse, sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni nonche' con i compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni, per le prestazioni eccezionali, rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti mensili predetti. Il Ministro per il tesoro stabilira' d'intesa con le amministrazioni interessate, i criteri e le modalita' per l'esecuzione dei lavori inerenti alla riliquidazione delle pensioni e, con propri decreti, provvedera' alle occorrenti variazioni di bilancio.