Art. 17.

  Sono  abrogate  le disposizioni precedenti incompatibili con quelle
del presente decreto.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1
settembre 1971.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1970

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - FERRARI AGGRADI
                                                           - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1971
  Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 89. - GRECO