Art. 3.

  Con  effetto  dal  1 settembre 1971, l'art. 1, secondo comma, della
legge 26 novembre 1953, n. 876, e' sostituito dal seguente:
  "Tale  tredicesima mensilita', per i titolari di pensione o assegno
decorrente  da data non posteriore al 1 gennaio dell'anno cui essa si
riferisce,  va  commisurata  al  trattamento mensile loro dovuto al 1
dicembre  ai suddetti titoli e va corrisposta unitamente alla rata di
pensione  pagabile  nel  mese  di  dicembre; invece per i titolari ai
quali  la  pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la
tredicesima  mensilita'  va  concessa in ragione di un dodicesimo per
ogni  mese  o  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni del
trattamento  mensile  loro  dovuto  ai suddetti titoli al 1 dicembre,
oppure  all'atto  della  cessazione  della pensione o dell'assegno se
anteriore  a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, unitamente
alla  rata  di  pensione  pagabile  nel  mese di dicembre oppure alla
cessazione della pensione o dell'assegno".
  Con  effetto  dalla  predetta  data  del 1 settembre 1971, l'art. 4
della legge 26 novembre 1953, n. 876, e' sostituito dal seguente:
  "Ai  titolari  di  pensioni o assegni che prestano opera retribuita
alle  dipendenze dello Stato, delle amministrazioni pubbliche o degli
enti  pubblici  in genere, ancorche' svolgano attivita' lucrativa, la
tredicesima  mensilita'  di  cui  al  precedente  art.  1 non compete
relativamente   al   periodo   in  cui  hanno  prestato  detta  opera
retribuita.
  Qualora   pero'   l'importo   della   tredicesima   mensilita'  che
spetterebbe  come  pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia
superiore  a  quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione
alla  nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati
la tredicesima mensilita' nella misura pari alla differenza fra i due
importi predetti".