Art. 3. Con effetto dal 1 settembre 1971, l'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1953, n. 876, e' sostituito dal seguente: "Tale tredicesima mensilita', per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore al 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 1 dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilita' va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 1 dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno". Con effetto dalla predetta data del 1 settembre 1971, l'art. 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876, e' sostituito dal seguente: "Ai titolari di pensioni o assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici in genere, ancorche' svolgano attivita' lucrativa, la tredicesima mensilita' di cui al precedente art. 1 non compete relativamente al periodo in cui hanno prestato detta opera retribuita. Qualora pero' l'importo della tredicesima mensilita' che spetterebbe come pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilita' nella misura pari alla differenza fra i due importi predetti".