Art. 4. Il settimo comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' sostituito, con effetto dal 1 settembre 1971, dal seguente: "La corresponsione dell'indennita' integrativa speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorche' svolgano attivita' lucrativa".