Art. 4.

  Il settimo comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e'
sostituito, con effetto dal 1 settembre 1971, dal seguente:
  "La  corresponsione dell'indennita' integrativa speciale e' sospesa
nei  confronti  dei  titolari  di  pensioni  od  assegni ordinari che
prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le
amministrazioni  pubbliche  e  gli  enti pubblici in genere ancorche'
svolgano attivita' lucrativa".