Art. 5.

  A  modifica  di quanto disposto dall'art. 4 del regio decreto-legge
15  ottobre  1936,  n.  1870,  la  corresponsione  degli  assegni  di
caroviveri  e'  sospesa,  con effetto dal 1 settembre 1971, anche nei
casi  di  prestazione  di  opera  retribuita presso enti pubblici che
svolgano attivita' lucrativa.