Art. 5. A modifica di quanto disposto dall'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, la corresponsione degli assegni di caroviveri e' sospesa, con effetto dal 1 settembre 1971, anche nei casi di prestazione di opera retribuita presso enti pubblici che svolgano attivita' lucrativa.