Art. 6. Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria, del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato commissariato per l'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1 settembre 1971, sono riliquidate d'ufficio, con effetto dalla data medesima, dalle amministrazioni competenti con provvedimento formale soggetto al controllo della Corte dei conti. Fino a quando non sara' in pagamento la nuova pensione o assegno risultante dalla riliquidazione prevista dal precedente comma sara' corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con effetto dalla stessa data del 1 settembre 1971, in aggiunta alla pensione o assegno in godimento al 31 agosto 1971, un importo netto pari al dieci per cento della rata netta mensile di pensione o assegno medesimi e di caroviveri. Alla corresponsione dell'acconto provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione o assegni e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie. All'atto del pagamento della nuova pensione o assegno risultante dalla riliquidazione, le direzioni provinciali del tesoro provvedono al conguaglio tra le somme spettanti e quelle pagate a titolo di acconto.