Art. 6.

  Le   pensioni  ordinarie  e  gli  assegni  vitalizi,  temporanei  e
rinnovabili,  a carico dello Stato, del fondo pensioni delle ferrovie
dello  Stato  o  dell'amministrazione  ferroviaria,  del fondo per il
culto,  del fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma,
dell'Azienda  dei  patrimoni  riuniti  ex  economali,  degli  archivi
notarili  e  del  cessato commissariato per l'emigrazione, relativi a
cessazioni   dal   servizio  anteriori  al  1  settembre  1971,  sono
riliquidate   d'ufficio,  con  effetto  dalla  data  medesima,  dalle
amministrazioni  competenti  con  provvedimento  formale  soggetto al
controllo della Corte dei conti.
  Fino  a  quando  non sara' in pagamento la nuova pensione o assegno
risultante  dalla  riliquidazione prevista dal precedente comma sara'
corrisposto  mensilmente,  a  titolo  di  acconto,  con effetto dalla
stessa data del 1 settembre 1971, in aggiunta alla pensione o assegno
in  godimento  al  31 agosto 1971, un importo netto pari al dieci per
cento  della  rata  netta mensile di pensione o assegno medesimi e di
caroviveri.
  Alla  corresponsione dell'acconto provvedono d'ufficio le direzioni
provinciali  del  tesoro  che  hanno in carico le relative partite di
pensione  o  assegni  e le amministrazioni competenti per le pensioni
provvisorie.
  All'atto  del  pagamento  della nuova pensione o assegno risultante
dalla  riliquidazione, le direzioni provinciali del tesoro provvedono
al  conguaglio  tra  le  somme  spettanti e quelle pagate a titolo di
acconto.