Art. 7.

  La riliquidazione prevista dal precedente art. 6 si effettua:
    1)   considerando,   in  sostituzione  degli  stipendi,  paghe  o
retribuzioni   e   degli  altri  eventuali  assegni  calcolati  nella
precedente  liquidazione  o  riliquidazione,  gli  stipendi,  paghe o
retribuzioni  e gli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al
1 settembre 1971;
    2) applicando le disposizioni in vigore al 1 settembre 1971;
    3)  lasciando  invariato  il  numero  degli anni di servizio e la
percentuale    considerati    nella    precedente    liquidazione   o
riliquidazione;
    4)  mantenendo  fermo  il  grado,  o,  in mancanza, la qualifica,
nonche'  la posizione giuridica rivestiti alla data di cessazione dal
servizio, salvo quanto disposto nei successivi commi;
    5)   lasciando  invariato  l'importo  degli  assegni  percentuali
pensionabili    considerati    nella    precedente   liquidazione   o
riliquidazione  che  derivino dall'applicazione dell'art. 4 del regio
decreto-legge  11  novembre  1923, n. 2395, dall'art. 202 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, o da altre
analoghe disposizioni.
  Nei  confronti  dei  titolari  di  pensioni od assegni che all'atto
della  cessazione  dal servizio rivestivano una delle qualifiche fuse
in  applicazione  della  legge  18  marzo  1968, n. 249, e successive
modificazioni   e  integrazioni,  ai  fini  della  riliquidazione  si
considera  lo  stipendio  della  classe corrispondente alla qualifica
rivestita,  con gli aumenti periodici gia' computati nella precedente
liquidazione o riliquidazione.
  Nel  caso  che la qualifica rivestita all'atto della cessazione dal
servizio sia stata riprodotta o sostituita dopo il 30 giugno 1970 con
piu'   classi  in  luogo  dell'unico  stipendio  previsto  alla  data
predetta,  ai  fini  della  riliquidazione  si considera lo stipendio
della  classe  spettante  in  relazione alla anzianita' di qualifica,
valutando  ai  fini  degli  aumenti  periodici l'anzianita' eccedente
quella complessivamente richiesta per la classe medesima.
  Per  il personale delle ferrovie dello Stato si applicano i criteri
stabiliti dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304.