Art. 7. La riliquidazione prevista dal precedente art. 6 si effettua: 1) considerando, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni e degli altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione o riliquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni e gli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1 settembre 1971; 2) applicando le disposizioni in vigore al 1 settembre 1971; 3) lasciando invariato il numero degli anni di servizio e la percentuale considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione; 4) mantenendo fermo il grado, o, in mancanza, la qualifica, nonche' la posizione giuridica rivestiti alla data di cessazione dal servizio, salvo quanto disposto nei successivi commi; 5) lasciando invariato l'importo degli assegni percentuali pensionabili considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione che derivino dall'applicazione dell'art. 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da altre analoghe disposizioni. Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni che all'atto della cessazione dal servizio rivestivano una delle qualifiche fuse in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della riliquidazione si considera lo stipendio della classe corrispondente alla qualifica rivestita, con gli aumenti periodici gia' computati nella precedente liquidazione o riliquidazione. Nel caso che la qualifica rivestita all'atto della cessazione dal servizio sia stata riprodotta o sostituita dopo il 30 giugno 1970 con piu' classi in luogo dell'unico stipendio previsto alla data predetta, ai fini della riliquidazione si considera lo stipendio della classe spettante in relazione alla anzianita' di qualifica, valutando ai fini degli aumenti periodici l'anzianita' eccedente quella complessivamente richiesta per la classe medesima. Per il personale delle ferrovie dello Stato si applicano i criteri stabiliti dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304.