Art. 8. Nei riguardi dei pensionati ex dipendenti delle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, la riliquidazione della pensione prevista dal precedente art. 6 si effettua sulla base della totalita' del servizio prestato e le pensioni risultanti dalla riliquidazione medesima sono a carico dello Stato, salvo per la somma gia' a carico dei comuni alla data del 31 agosto 1971. Analogo criterio e' seguito nei riguardi degli altri titolari di pensioni o assegni a onere ripartito per i quali abbia trovato applicazione il disposto dell'art. 4 della legge 27 settembre 1963, n. 1315.