Art. 8.

  Nei  riguardi  dei  pensionati ex dipendenti delle cessate gestioni
statali  del  dazio  di  consumo  contemplati dalla legge 22 dicembre
1952,   n.  3595,  la  riliquidazione  della  pensione  prevista  dal
precedente art. 6 si effettua sulla base della totalita' del servizio
prestato  e le pensioni risultanti dalla riliquidazione medesima sono
a  carico  dello  Stato,  salvo per la somma gia' a carico dei comuni
alla  data  del  31  agosto  1971.  Analogo  criterio  e' seguito nei
riguardi degli altri titolari di pensioni o assegni a onere ripartito
per  i quali abbia trovato applicazione il disposto dell'art. 4 della
legge 27 settembre 1963, n. 1315.