Art. 9. L'assegno mensile di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, dovuto, in aggiunta al nuovo trattamento di quiescenza, al personale militare al quale compete il trattamento economico di sfollamento, e' riliquidato, con effetto dal 1 settembre 1971 tenendo conto, per quanto riguarda il trattamento di attivita', delle seguenti competenze: stipendio o paga in vigore al 1 settembre 1971, ridotto del 10 per cento; quote di aggiunta di famiglia; indennita' militare nelle misure vigenti al 1 settembre 1971; assegno personale di sede, nei confronti di coloro per i quali l'assegno stesso sia calcolato e che al 1 settembre 1971 risiedono in comune con popolazione non inferiore a 700.000 abitanti.