Art. 9.

  L'assegno  mensile  di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 8
aprile  1952,  n.  212,  dovuto,  in aggiunta al nuovo trattamento di
quiescenza,  al  personale  militare  al quale compete il trattamento
economico di sfollamento, e' riliquidato, con effetto dal 1 settembre
1971  tenendo conto, per quanto riguarda il trattamento di attivita',
delle seguenti competenze:
    stipendio  o  paga  in vigore al 1 settembre 1971, ridotto del 10
per cento;
    quote di aggiunta di famiglia;
    indennita' militare nelle misure vigenti al 1 settembre 1971;
    assegno  personale  di  sede, nei confronti di coloro per i quali
l'assegno stesso sia calcolato e che al 1 settembre 1971 risiedono in
comune con popolazione non inferiore a 700.000 abitanti.