VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848; 
 
  Visti i Regolamenti approvati coi Nostri Reali  Decreti  21  luglio
1866, n. 3070, e 22 agosto 1867, n. 5852; 
 
  Visti i Nostri  Reali  Decreti  26  settembre,  17  novembre  e  18
dicembre 1869, n. 5286, 5345 e 5397; 
 
  Sulla proposizione del Ministro  delle  Finanze,  di  concerto  col
Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti; 
 
  Udita la Commissione centrale di sindacato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Presso ciascuna Intendenza di finanza  e'  istituita  una  apposita
Sezione pel servizio  dell'Asse  ecclesiastico.  Alla  medesima  sono
demandate tutte le trattazioni concernenti l'esecuzione delle Leggi 7
luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848,  che  non  siano  di
speciale competenza della Ragioneria.