VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848; Visti i Regolamenti approvati coi Nostri Reali Decreti 21 luglio 1866, n. 3070, e 22 agosto 1867, n. 5852; Visti i Nostri Reali Decreti 26 settembre, 17 novembre e 18 dicembre 1869, n. 5286, 5345 e 5397; Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti; Udita la Commissione centrale di sindacato; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Presso ciascuna Intendenza di finanza e' istituita una apposita Sezione pel servizio dell'Asse ecclesiastico. Alla medesima sono demandate tutte le trattazioni concernenti l'esecuzione delle Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848, che non siano di speciale competenza della Ragioneria.