Art. 2.
               (Nuove norme e soggetti aventi diritto)

  Le  disposizioni  del  decreto-legge  30  gennaio 1971, n. 5, hanno
efficacia  fino  al  30  aprile 1971. A partire dal 1 maggio 1971, in
favore  dei  mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui
agli articoli seguenti.
  Agli  effetti  della  presente  legge,  si  considerano mutilati ed
invalidi  civili  i  cittadini  affetti  da  minorazioni  congenite o
acquisite,  anche  a  carattere  progressivo, compresi gli irregolari
psichici  per  oligofrenie  di  carattere  organico  o dismetabolico,
insufficienze  mentali  derivanti  da difetti sensoriali e funzionali
che   abbiano   subito   una  riduzione  permanente  della  capacita'
lavorativa  non  inferiore  a  un  terzo o, se minori di anni 18, che
abbiano  difficolta'  persistenti  a svolgere i compiti e le funzioni
proprie della loro eta'.
  Sono  esclusi  gli  invalidi  per  cause  di  guerra, di lavoro, di
servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre
leggi.