Art. 2.
                    (Requisiti per l'ammissione)

  Gli   aspiranti   all'ammissione   alle   scuole   per   infermieri
professionali  debbono  fare  domanda  nei termini e con le modalita'
fissate dal regolamento speciale della scuola.
  Gli  aspiranti  all'ammissione  alle  scuole  di  cui al precedente
articolo  debbono  essere  in  possesso  del  diploma  di  istruzione
secondaria  di  primo  grado,  e,  a  partire  dall'inizio  dell'anno
scolastico  1973-74,  anche di un certificato attestante l'ammissione
al  terzo  anno  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  o titolo
equipollente   dopo   il  conseguimento  del  diploma  di  istruzione
secondaria   di   primo  grado.  Devono  altresi'  aver  compiuto  il
diciassettesimo  anno  di  eta'  alla  data del 31 dicembre dell'anno
scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.